Definizione di Occhiali da Sole
Gli occhiali da sole sono classificati tra i “dispositivi di protezione individuale (DPI)” di prima categoria, e rappresentano dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici
Gli occhiali da sole devono:
- prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio, assorbendo o riflettendo la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, senza perciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile (400 nm-700 nm circa), la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori
- imitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore; (se necessario devono essere trattati o dotati di dispositivo che evita la formazione di vapore)
- avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili
- essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego
Cosa bisogna controllare quando si sceglie un occhiale da sole?
1) la marcatura CE
- deve essere posta sugli occhiali in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica (D. Lgs.475/1992).
- deve rispettare le proporzioni indicate negli allegati al D. Lgs. 475//1992
2) La nota informativa redatta dal fabbricante che deve essere scritta in Italiano e contenere
- categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
- tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
- classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
- istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
- denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea
Il rivenditore (colui che pone in commercio il DPI)
- deve fornire obbligatoriamente occhiali che siano corredati di marcatura CE e accompagnati da nota informativa.
- ha l’obbligo di non rimuovere dall’occhiale per nessun motivo la nota informativa
Sanzioni
- il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI di I categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito con sanzione amministrativa da € 7.746,00 a € 46.481,00
- il rivenditore che pone in commercio DPI di I categoria privi della marcatura CE è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 - Chiunque pone in commercio DPI privi della nota informativa o con nota informativa non redatta in lingua italiana (violazione art.3, comma 2,D.Lgs 172/2004) è punito con una sanzione da € 1.500,00 a € 30.000,00